(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della RegioneToscana n.  27  del
                           12giugno 2019) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
(Omissis). 
  Visto l'art. 117, comma 6 della Costituzione; 
  Visto l'art. 42, comma 2, dello Statuto regionale; 
  Vista la legge regionale 3  gennaio  2005,  n.  7  (Gestione  delle
risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne); 
  Visto il decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  del  7
febbraio  2018,  n.  6/R  (Regolamento  di  attuazione  della   legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 7  (Gestione  delle  risorse  ittiche  e
regolamentazione della pesca nelle acque interne)  e  in  particolare
l'allegato A; 
  Visto il parere della competente  struttura  di  cui  all'art.  17,
comma 4, del regolamento interno della Giunta  regionale  Toscana  19
luglio 2016, n. 5; 
  Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del
28 marzo 2019; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento approvato con deliberazione di Giunta  regionale  del  1°
aprile 2019, n. 441; 
  Visto il parere favorevole  della  Seconda  Commissione  consiliare
espresso in data 15 aprile 2019; 
  Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art.
17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19
luglio 2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 27  maggio  2019,  n.
702; 
  Considerato quanto segue: 
    1. il limite di  prelievo  dei  salmonidi  in  massimo  tre  capi
giornalieri, previsto nell'allegato al decreto del  Presidente  della
Giunta  regionale  del  7  febbraio  2018,  n.  6/R  (Regolamento  di
attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle
risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle  acque  interne)
costituisce un'eccessiva penalizzazione per la pesca alla  trota,  in
particolare nelle realta' territoriali appenniniche dove tale pratica
caratterizza fortemente la tradizione alieutica;  si  rende  pertanto
necessario intervenire per incrementare tale limite ritenendo che  il
prelievo giornaliero di massimo cinque capi sia sostenibile dal punto
di vista della tutela della risorsa,  soprattutto  in  considerazione
dell'attivita' di ripopolamento effettuata con il materiale  prodotto
negli incubatoi ittici regionali; 
 
                             Si approva 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Limiti di cattura dei salmonidi. 
Modifiche dell'allegato A (Limiti di cattura - art.  6)  al  d.p.g.r.
                              6/R/2018 
 
  1. La lettera a) del comma 1 dell'allegato A (Limiti di  cattura  -
art. 6) al decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  del  7
febbraio  2018,  n.  6/R  (Regolamento  di  attuazione  della   legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 7  (Gestione  delle  risorse  ittiche  e
regolamentazione della pesca nelle acque interne) e' sostituita dalla
seguente: 
    «a) salmonidi 5 capi». 
  Il presente regolamento  e'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della  Regione  Toscana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. 
    Firenze, 5 giugno 2019 
 
                                ROSSI