(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della RegioneToscana n. 27 del 12giugno 2019) LA GIUNTA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, comma 6 della Costituzione; Visto l'art. 42, comma 2, dello Statuto regionale; Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne); Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 febbraio 2018, n. 6/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) e in particolare l'allegato A; Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5; Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 28 marzo 2019; Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento approvato con deliberazione di Giunta regionale del 1° aprile 2019, n. 441; Visto il parere favorevole della Seconda Commissione consiliare espresso in data 15 aprile 2019; Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5; Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 maggio 2019, n. 702; Considerato quanto segue: 1. il limite di prelievo dei salmonidi in massimo tre capi giornalieri, previsto nell'allegato al decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 febbraio 2018, n. 6/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) costituisce un'eccessiva penalizzazione per la pesca alla trota, in particolare nelle realta' territoriali appenniniche dove tale pratica caratterizza fortemente la tradizione alieutica; si rende pertanto necessario intervenire per incrementare tale limite ritenendo che il prelievo giornaliero di massimo cinque capi sia sostenibile dal punto di vista della tutela della risorsa, soprattutto in considerazione dell'attivita' di ripopolamento effettuata con il materiale prodotto negli incubatoi ittici regionali; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Limiti di cattura dei salmonidi. Modifiche dell'allegato A (Limiti di cattura - art. 6) al d.p.g.r. 6/R/2018 1. La lettera a) del comma 1 dell'allegato A (Limiti di cattura - art. 6) al decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 febbraio 2018, n. 6/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) e' sostituita dalla seguente: «a) salmonidi 5 capi». Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 5 giugno 2019 ROSSI